Art. 11.
(Fondo per la diffusione del software libero e disposizioni finanziarie).

      1. Al fine di sviluppare programmi pubblici per la diffusione e il sostegno del software libero e delle relative modalità organizzative è istituito un apposito fondo

 

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presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo per la diffusione del software libero».
      2. Al Fondo possono accedere associazioni riconosciute, istituiti di formazione pubblici ed enti pubblici, anche non economici, previa presentazione di apposita domanda corredata da un progetto avente le finalità di cui alla presente legge.
      3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, fino a esaurimento delle risorse del Fondo e comunque per importi complessivi non superiori a 100 mila euro per singolo progetto, i progetti di cui al comma 2 sono finanziati per un massimo del 70 per cento dell'importo complessivo del progetto stesso. Ai fini del finanziamento, i progetti presentati sono inseriti in una apposita graduatoria, redatta sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale delle domande, efficacia e trasparenza degli interventi proposti, numero dei soggetti coinvolti.
      4. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è autorizzato a dotarsi degli strumenti tecnici e operativi necessari per la istituzione e la gestione del Fondo nonché per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo. A tale scopo è destinato il 3 per cento delle risorse annue del Fondo.
      5. Il Fondo è costituito tramite prelievo del 5 per cento delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, destinate all'assegnazione, alla ripartizione e alla gestione delle quote necessarie per i progetti relativi al piano per l'e-government.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.